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Giovedì 19 Agosto 2010

I soci amministratori di società a responsabilità limitata del settore commercio, che prestano anche attività lavorativa nell'azienda in modo prevalente, devono versare i contributi sia alla gestione dei commercianti sia alla gestione separata. Accogliendo la tesi sempre sostenuta dall'Inps, l'articolo 12, comma 11, del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208 della legge 662/1996 e sancisce la compatibilità della duplice iscrizione.

Ne consegue che il socio amministratore di una srl del settore commercio che presta anche attività lavorativa :
- deve essere iscritto solo alla gestione separata della legge 335/1995, per il compenso quale amministratore, se l'attività specificamente commerciale non è abituale e prevalente;
- deve essere iscritto sia alla gestione dei commercianti e a quella separata se l'attività commerciale prestata ha i caratteri dell'abitualità e prevalenza; ovviamente con l'applicazione del contributo all'una e all'altra gestione sulla base delle rispettive quote di reddito.
 
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